Vorresti migliorare l’efficienza energetica della tua casa o produrre energia termica da fonti rinnovabili? Il Conto termico 2.0 è l’incentivo di cui dovresti approfittare. Cos’è, in breve:
- Il Conto termico 2024 è rivolto a Pubbliche amministrazioni, ma anche privati e imprese;
- È erogato dal GSE e consiste in un contributo fino al 65% delle spese sostenute per la sostituzione del vecchio impianto con impianti più efficienti;
- Nel 2024 si sta già lavorando sul Conto termico 3.0 che amplierà la platea dei beneficiari e la lista degli interventi ammessi.
Prima di analizzare tutti i benefici del Conto termico, come funziona e come richiederlo, ricorda che il risparmio passa anche per le offerte luce e gas che hai sottoscritto. Noi di Switcho ti aiutiamo a confrontare le offerte e a scoprire se ci sono opportunità di risparmio. In più, ci occupiamo noi di tutta la burocrazia legata al cambio fornitore (gratis).
Indice
- Conto termico 2.0: cos’è e come funziona
- Conto termico 2.0 per privati e PA: gli interventi ammessi
- Come effettuare il calcolo del Conto termico
- Come fare domanda per il Conto termico 2024 e documenti necessari
- Erogazione del contributo e scadenze
- Conto termico 3.0: si amplia la platea e l’elenco degli interventi ammessi
Conto termico 2.0: cos’è e come funziona
Con il bonus caldaia in scadenza, il Conto termico 2.0 rappresenta un’ottima occasione per non rinunciare alla sostituzione della vecchia caldaia a gas con soluzioni più efficienti, come pompe di calore o stufe a pellet.
Questo contributo, erogato dal GSE, permette a Pubblica amministrazione, privati e imprese di risparmiare sugli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
L’obiettivo è, dunque, creare un’opportunità di risparmio, ma anche incentivare il passaggio alle fonti di energia rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica degli edifici.
L’incentivo consente di recuperare fino al 65% della spesa per gli interventi di sostituzione dei vecchi impianti tramite un rimborso diretto.
💡 Tieni presente che il Conto termico 2024 è cumulabile con altri incentivi non statali (per esempio, agevolazioni regionali per privati o aziende).
Conto termico 2.0 per privati e PA: gli interventi ammessi
Il Conto termico 2024 può essere utilizzato per diversi interventi di sostituzione. Parliamo in particolare di:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (stufe, termo-camini o caldaie con potenza termica nominale fino a 2000 kWt);
- Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m2);
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
⚠️ Come puoi vedere, si parla sempre di sostituzione. Questo perché il Conto termico 2.0 può essere richiesto solo per la sostituzione dell’impianto preesistente e non per una nuova installazione.
Gli interventi possono essere effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.
Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, tra gli interventi ammessi rientrano:
- Isolamento termico di superfici opache;
- Sostituzione di infissi;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
- Trasformazione in edifici nZEB (edifici a energia quasi zero);
- Sostituzione di sistemi per l’illuminazione con sistemi efficienti;
- Installazione di tecnologie di building automation per impianti termici ed elettrici;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kW;
- Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq;
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi.
Come effettuare il calcolo del Conto termico
Per ciascun tipo di intervento, l’incentivo viene calcolato seguendo regole specifiche che determinano sia l’ammontare complessivo sia il limite massimo erogabile.
Online puoi trovare molti strumenti per il calcolo del Conto termico che forniscono una stima dell’incentivo ottenibile, semplicemente inserendo alcuni dati relativi all’impianto.
Ricorda che, nel caso di ammontare totale dell’incentivo che non superi la cifra di 5.000 euro, il contributo viene erogato in una sola rata.
Come fare domanda per il Conto termico 2024 e documenti necessari
Per accedere al Conto Termico 2024, puoi fare richiesta direttamente o tramite una ESCO (Energy Service Company).
In entrambi i casi, la domanda va presentata utilizzando l’applicativo informatico Portaltermico del GSE. Prima di inviare la richiesta, assicurati di aver completato la registrazione nell’Area Clienti del sito del GSE.
La documentazione al momento della richiesta di accesso all’incentivo è piuttosto ricca e include:
- Richiesta di concessione degli incentivi con una copia del documento di identità in corso di validità;
- Autorizzazione del proprietario dell’edificio o dell’immobile su cui viene realizzato l’intervento (se diverso da chi fa richiesta);
- Delega, qualora a fare richiesta sia un soggetto diverso dal richiedente;
- Copia del contratto se a fare richiesta è una ESCO;
- Fatture e documentazione dei pagamenti (ricevute dei bonifici, ricevute con carta di credito ecc.).
❗ Tieni presente che la domanda va presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori e non oltre i 90 giorni dalla data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.
Erogazione del contributo e scadenze
Come abbiamo visto, il Conto termico 2.0 si differenzia da altri tipi di bonus edilizi. Questo perché:
- Non è una detrazione fiscale, bensì un contributo che viene erogato come rimborso direttamente sul conto corrente del richiedente;
- Non ha una scadenza.
Per quanto riguarda il primo punto, va detto che il pagamento – tramite bonifico bancario – avviene in due o cinque rate annuali in base al tipo di intervento (sempre se il totale dell’incentivo non sia superiore a 5.000 euro, perché, come già detto, in questo caso il rimborso viene erogato in un’unica rata).
💡 Dopo che hai sottoscritto il documento che formalizza l’accordo per l’incentivo, il GSE ha fino a 30 giorni, a partire dalla fine del bimestre, per erogare l’importo spettante.
Inoltre, a differenza del bonus caldaia che scadrà alla fine del 2024, il Conto termico è in vigore già dal 2016 e non ha una scadenza predefinita. Anzi, già oggi si è cominciato a parlare di Conto termico 3.0.
Conto termico 3.0: si amplia la platea e l’elenco degli interventi ammessi
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è già al lavoro su nuove modifiche che interesseranno il Conto termico 3.0. Tra queste, due le più interessanti:
- L’ampliamento della platea dei beneficiari;
- L’ampliamento dell’elenco degli interventi ammessi.
Per quanto riguarda il primo punto, stando alle ultime novità in merito, oltre a Pubbliche amministrazioni, privati e imprese, il Conto termico 3.0 aprirebbe le porte anche agli enti del terzo settore, configurazioni dell’autoconsumo virtuale e comunità energetiche rinnovabili.
Anche gli interventi incentivabili diventano più numerosi. Oltre a quelli già previsti dal Conto termico 2.0, infatti, il contributo potrebbe valere anche per:
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, negli edifici e nelle relative pertinenze, qualora l’intervento venga realizzato unitamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, anche in questo caso solo se l’intervento viene realizzato assieme alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- Sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale con il collegamento a sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente utilizzabili anche per la climatizzazione estiva;
- Sostituzione o adeguamento funzionale di impianti di riscaldamento invernale esistenti con nuovi impianti basati su unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
La prima consultazione pubblica sul Conto termico 3.0 è stata avviata a marzo di quest’anno e, sebbene non vi siano ancora indicazioni precise in merito alla definizione del decreto, i tempi sembrano piuttosto stringenti.
A fine 2024, infatti, scadranno molti dei bonus edilizi che hanno permesso a cittadini e imprese di risparmiare sugli interventi di efficienza energetica. Il Conto termico si presenta, dunque, come un’alternativa alle detrazioni fiscali, offrendo nuove opportunità di risparmio. È possibile che il decreto volto a definire le nuove regole per il Conto termico 3.0 possa vedere la luce già a gennaio 2025.