Cambiare fornitore di luce e gas per passare a tariffe più convenienti è una pratica sempre più frequente. La domanda, quindi, sorge spontanea: devo pagare delle penali per cambiare il gestore dell’energia elettrica e del gas naturale?
Dal 1° gennaio 2024, la risposta è “dipende”: se prima era impossibile incorrere in penali, ora alcuni cambiamenti normativi permettono ai fornitori di applicare dei costi di recesso in specifici casi.
💡 Va anche specificato che, sebbene possano farlo, nessun fornitore ha scelto di applicare penali nei mesi successivi all’entrata in vigore della nuova normativa.
In questo articolo proveremo a fare chiarezza sul tema, andando oltre gli allarmismi e spiegandoti come evitare di incorrere in penali durante il cambio di fornitore.
Piccolo reminder: ricordati che se vuoi cambiare fornitore gas e luce, con noi di Switcho puoi confrontare le offerte e attivare quella più adatta alle tue esigenze in pochi clic 😉
🚨 Anche se di solito vengono usati in qualità di sinonimi, è fondamentale tenere a mente che il fornitore e il gestore di energia elettrica hanno due ruoli diversi. Il fornitore è colui che vende l’energia al cliente finale, e può essere scelto liberamente. Il gestore, invece, si occupa del trasporto dell’energia su lunghe tratte, e non può essere cambiato. Infine, il distributore si occupa del corretto funzionamento degli impianti.
Indice
- Cambio gestore energia elettrica e penali: cosa prevede la legge da gennaio 2024?
- Penali in bolletta nel 2024? Facciamo chiarezza
- Quindi, quando sono previste penali per il cambio di fornitore?
- Come funziona il cambio di fornitore di energia elettrica e gas?
- Diritto di ripensamento: cos’è e come si esercita
- I costi di gestione per la disattivazione delle utenze
Cambio gestore energia elettrica e penali: cosa prevede la legge da gennaio 2024?
Fino al 2023 il cambio di fornitore luce e gas non prevedeva alcuna penale, come stabilito da una delibera ARERA che riportava: “In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura”.
È ancora così? Non proprio: a partire dal 1° gennaio 2024 la delibera 250/2023/R/com di ARERA cambia un po’ le cose.
“L’onere di recesso anticipato può trovare applicazione esclusivamente nei contratti di fornitura di energia elettrica che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti: prezzo fisso e durata determinata.”
Delibera 06 giugno 2023, ARERA
Spieghiamo meglio cosa significa questa frase:
- I fornitori di energia elettrica potranno inserire nei contratti un “onere di recesso”, ossia una penale che va a compensare il fornitore per la perdita economica derivante dalla conclusione anticipata del contratto.
- Tali penali possono essere inserite solo in contratti a prezzo fisso e con una durata ben definita nel tempo (generalmente 12 mesi, più raramente 24).
- In questo caso il cliente, se decide di cambiare fornitore o di rescindere il contratto prima della scadenza, sarà tenuto al pagamento della penale.
- Questa nuova regolamentazione vale per i contratti dei clienti domestici e delle piccole imprese (ovvero quelle con un massimo di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro).
Cosa sono le offerte a prezzo fisso? Si tratta di quelle offerte dove il prezzo dell’energia rimane invariato per tutta la durata del contratto, e si distinguono dalle offerte a prezzo indicizzato dove il costo varia di mese in mese.
➡️ Per approfondire: offerte a prezzo fisso o indicizzato
Questa delibera accoglie la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, detta anche “direttiva elettrica”, adeguando anche il mercato italiano alle linee guida comunitarie.
Penali in bolletta nel 2024? Facciamo chiarezza
Dal momento che il tema sta suscitando molti dubbi e qualche allarmismo, è bene sottolineare alcuni punti importanti:
- Questa novità non si applica ai contratti già in essere stipulati prima del 1° gennaio 2024;
- Non è detto che tutti i contratti a prezzo fisso e con durata limitata prevedano delle penali d’ora in poi, starà ai fornitori stabilirlo;
- I fornitori sono tenuti a esplicitare molto chiaramente nel contratto e nella scheda sintetica la presenza di eventuali clausole rescissorie, come indicato dall’Autorità che fornisce anche un fac simile di esempio ⬇️
Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti in merito:
- A quanto ammonterà l’eventuale penale? Non sono ancora chiare le cifre ma, come definito da ARERA: “la somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore dallo scioglimento anticipato del contratto”.
- Si tratterà di una penale fissa? No, perché il venditore avrà la facoltà di calcolare la somma richiesta in base alla durata rimanente del contratto (e quindi al suo guadagno perso). Dovrà però indicare la cifra massima nel contratto e nella scheda sintetica dell’offerta.
- Queste regole si applicano anche ai contratti gas? No, la direttiva è riferita solo al mercato dell’energia elettrica.
- Il fornitore può applicare le penali a un contratto esistente che non le prevede? No, infatti è stabilito che il cliente prenda visione e sottoscriva questa clausola affinché sia valida.
- Cosa succede se il fornitore cambia le condizioni economiche in essere? È facoltà del fornitore effettuare delle modifiche unilaterali del contratto, tuttavia in questo caso decade l’obbligo di pagamento della penale per il cliente, che può scegliere di cambiare fornitore se non reputa adeguate le nuove condizioni economiche proposte.
- I fornitori hanno iniziato a introdurre le penali nel corso del 2024? No, anche se possono farlo hanno scelto di evitare questa pratica, almeno per il momento.
Quindi, quando sono previste penali per il cambio di fornitore?
Riassumiamo quanto definito dalla delibera 250/2023/R/com del 6 giugno 2023:
Le penali possono essere previste dai contratti luce stipulati dopo il 1° gennaio 2024, se a prezzo fisso e con una durata predefinita.
La delibera non si applica ai contratti gas o ai contratti di energia elettrica a prezzo variabile. Sono escluse anche le offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), una particolare tipologia di tariffa del mercato libero.
Ti ricordiamo inoltre che spesso le penali sono presenti anche nei contratti di telefonia fissa e, più raramente, mobile. Qui, gli operatori possono in effetti applicare dei costi in caso di recesso anticipato del contratto, se questo presenta un vincolo temporale.
Come funziona il cambio di fornitore di energia elettrica?
Cambiare il fornitore luce, così come cambiare il fornitore gas, è molto più facile di quanto pensi. Puoi avviare la procedura di passaggio in vari modi:
- attraverso una telefonata al nuovo fornitore;
- allo sportello del fornitore scelto;
- online.
💡 Se non ami le file e i call center puoi scegliere di cambiare fornitore con noi di Switcho: troviamo le offerte più vantaggiose per te in base ai tuoi consumi e alla tua tariffa attuale, e se scegli di cambiare gestiamo anche tutta la burocrazia (gratuitamente!)
Trovare la soluzione ideale per le tue forniture può essere complicato, dato il numero di player e di offerte, però possiamo darti qualche linea guida per orientarti meglio:
- Le offerte online sono tendenzialmente le più convenienti;
- Per confrontare le tariffe è importante conoscere il costo della materia prima energia e quello della materia gas naturale;
- Leggi attentamente il contratto per individuare eventuali clausole sul recesso anticipato.
Dopo aver sottoscritto il nuovo contratto, non ti resta che attendere. Il cambio fornitore avviene in automatico: sarà il nuovo fornitore a comunicare al fornitore precedente la recessione del contratto. Non ci saranno interruzioni della fornitura né interventi tecnici sul contatore, tutto viene gestito da remoto.
Per cambiare fornitore devi presentare:
- documento d’identità;
- codice IBAN (se scegli l’opzione di domiciliazione bancaria);
- indirizzo e-mail valido;
- codice POD per la luce;
- codice PDR per il gas.
➡️ Ti stai chiedendo entro quali tempistiche avviene il cambio di fornitore di energia elettrica e gas? I tempi di attesa sono stabiliti dalla legge e non possono essere estesi. Entro i 45-60 giorni successivi alla ricezione del plico contrattuale, ci sarà l’attivazione vera e propria della nuova utenza, con contestuale chiusura del precedente contratto.
➡️ Esiste un documento ufficiale che attesti il passaggio al nuovo fornitore? Certo che sì. Nell’ultima bolletta che riceverai dal vecchio fornitore, detta anche “bolletta di chiusura”, troverai una comunicazione di disdetta. Successivamente, inizierai a ricevere solo le bollette del nuovo fornitore.
Diritto di ripensamento: cos’è e come si esercita
Il diritto di ripensamento (Decreto legislativo, 21/02/2014, n° 21) esiste per tutelare i consumatori: è previsto un periodo di 14 giorni a partire dalla ricezione della lettera di accettazione, per recedere dal contratto, senza la necessità di fornire motivazioni.
Dobbiamo sottolineare, però, che il diritto di ripensamento è previsto solo se il contratto è stato richiesto:
- Via web;
- Telefonicamente;
- Presso stand e info-point in centri commerciali.
Non è esercitabile, invece, se la stipula è avvenuta presso gli uffici del fornitore.
I costi di gestione per la disattivazione delle utenze
Uno dei motivi per cui si potrebbe rivelare necessario disattivare le utenze domestiche potrebbe essere un imminente trasloco. Se stai lasciando casa e non sai chi sarà l’inquilino che prenderà il tuo posto, ti conveniente disattivare le forniture.
La disdetta delle utenze è da trasmettere in forma scritta al fornitore, secondo le modalità che vengono indicate sul sito internet del tuo fornitore. Generalmente, il preavviso del recesso non è superiore ad un mese.
Per quanto riguarda il costo di questa procedura, molto dipende da quanto stabilito all’interno del contratto, sia per la fornitura di energia elettrica che per quella di gas naturale. In ogni caso, per la disattivazione di quest’ultima, il distributore addebiterà al fornitore una somma pari a 30€ per le utenze fino alla classe G6 (contatori normalmente installati nelle abitazioni).
💡 Ti ricordiamo che la disattivazione dell’utenza luce e gas non è da tenere in considerazione in caso di cambio del fornitore dell’energia elettrica poiché quest’ultimo avviene in modo diretto, senza interruzione della fornitura.
Infine, sappi che se stai traslocando potrebbe tornarti utile conoscere anche queste pratiche relative alle utenze (ricorda che puoi portarle a termine tutte con l’aiuto gratuito di Switcho 😊):
Voltura luce e voltura gas | La procedura di cambio intestatario di un contratto già attivo |
Subentro | La procedura da richiedere se l’abitazione era abitata ma il coinquilino precedente ha disattivato le forniture di luce e gas |
Attivazione luce e attivazione gas | La procedura da richiedere quando il contatore è installato e allacciato alla rete di distribuzione di energia e gas, ma non è mai stato attivato |
Fonti
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/250-23
Il recesso ha un costo? | ARERA
https://www.arera.it/atlante-per-il-consumatore/elettricita/il-contratto/recesso/il-recesso-ha-un-costo
Energia: l’utente pagherà una penale per il recesso anticipato | ItaliaOggi.it
https://www.italiaoggi.it/news/energia-l-utente-paghera-una-penale-per-il-recesso-anticipato-202401021518283405
Bollette, arrivano le penali per il recesso anticipato: ecco quando scattano | Il Sole 24 ORE
https://www.ilsole24ore.com/art/bollette-arrivano-penali-il-recesso-anticipato-ecco-quando-scattano-AFBCRoDC