Arriva il parere di ARERA sul decreto FER X Transitorio, l’atto ministeriale che anticipa quanto contenuto nel decreto FER X vero e proprio, che mira a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
👉 FER, infatti, sta proprio per Fonti di Energia Rinnovabile e il decreto in questione svolge un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi climatici nel nostro Paese. ARERA invia ora il suo parere al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito al decreto FER X Transitorio, proponendo modifiche ed evidenziandone limiti.
Indice
- Cos’è il decreto FER X Transitorio
- Il parere di ARERA sul decreto FER X Transitorio
- Il ruolo di ARERA nell’attuazione del decreto
Cos’è il decreto FER X Transitorio
Il decreto FER X Transitorio (recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”) ha lo scopo di ridefinire e aggiornare gli incentivi destinati agli impianti di produzione di energia rinnovabile.
Parliamo di uno schema di decreto ministeriale temporaneo che serve come meccanismo di supporto per gli impianti a fonti rinnovabili, mirato a coprire il periodo di transizione fino all’entrata in vigore completa del decreto FER X e strutturato per essere approvato rapidamente dalla Commissione Europea, nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di stato.
Lo schema, in effetti, non differisce molto da quello del FER X vero e proprio. Eccetto per alcune differenze come:
- La validità, dal momento che il FER X Transitorio sarebbe valido solo fino al 31 dicembre 2025;
- I contingenti disponibili (cioè la quantità massima di capacità installata, espressa in GW, che può essere incentivata) che, per il decreto transitorio, è fissata a 23,65 GW di cui 3 GW per gli impianti rinnovabili in accesso diretto (sotto 1 MW) e 20,60 GW per gli impianti di potenza superiore a 1 MW che possono accedere tramite procedure pubbliche bandite dal GSE.
Il parere di ARERA sul decreto FER X Transitorio
L’Autorità di Regolazione per Reti Energia e Ambiente aveva già espresso il suo parere sul decreto FER X vero e proprio. A luglio 2024, fermo restando quanto già detto, l’authority è stata chiamata a esprimere un secondo parere sul DM Transitorio. Anche in questo caso, ARERA propone alcune modifiche.
In primo luogo, una riduzione dei contingenti disponibili. La motivazione principale per questa riduzione è che il decreto transitorio non include gli stessi segnali locazionali (essenzialmente, indicazioni e criteri che aiutano a determinare dove gli impianti di energie rinnovabili dovrebbero essere collocati) presenti nello schema del decreto ministeriale FER X.
ARERA sottolinea la necessità che lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili sia coordinato con lo sviluppo delle reti elettriche e che debba essere condotto prevalentemente con gli strumenti previsti dallo schema del decreto ministeriale FER X, piuttosto che con quelli del decreto transitorio.
Il ruolo di ARERA nell’attuazione del decreto
Suggerimenti, inoltre, riguardano proprio l’attività dell’authority stessa. ARERA, infatti, evidenzia che le nuove responsabilità assegnatele, come la definizione dei prezzi per gli impianti che non partecipano a gare, non possono essere completate entro i 60 giorni previsti dal decreto FER X transitorio, anche perché si andrebbero ad aggiungere ad altre già attribuite all’authority (per esempio, la determinazione della quantità di energia che gli impianti possono produrre).
Come si legge nel parere, infatti, ARERA: “ritiene, pertanto, che tali attività, per poter essere completate, richiedano almeno 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (a tali attività farà seguito il completamento delle regole operative da parte del GSE)”.
In definitiva, dunque, ARERA suggerisce di fare tutto il possibile per accelerare l’approvazione del decreto FER X vero e proprio da parte della Commissione Europea, in quanto più completo, soprattutto per quanto riguarda i criteri di posizionamento degli impianti.